PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA LITURGIA AMBROSIANA ANTICA

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sabato 17 dicembre 2011

PROFESSIO FIDEI

Io N. con fede sicura credo e professo tutto e singolarmente quanto è contenuto nel simbolo di fede di cui fa uso la santa romana Chiesa, cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili; ed in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio, e nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non fatto, consustanziale al Padre; per mezzo di lui furono create tutte le cose; egli per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, e s'incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine, e si fece uomo; fu anche crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, patì e fu sepolto; e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e salì al cielo, siede alla destra del Padre, e tornerà di nuovo con gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà mai fine; (credo) nello Spirito Santo, Signore e vivificante, che procede dal Padre e dal Figlio; il quale è adorato e glorificato insieme col Padre e col Figlio; il quale parlò per mezzo dei profeti; e (credo) nella Chiesa una, santa cattolica e apostolica. Professo esservi un solo Battesimo per la remissione dei peccati, ed aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Fermissimamente ammetto ed accetto le tradizioni ecclesiastiche e le altre osservanze e costituzioni della stessa Chiesa. Ammetto pure la sacra Scrittura secondo l'interpretazione che ne ha dato e ne dà la santa madre Chiesa, alla quale compete giudicare del senso genuino e dell'interpretazione delle sacre Scritture, né mai l'intenderò e l'interpreterò se non secondo l'unanime consenso dei padri.

Confesso anche che sono sette i veri e propri sacramenti della Nuova Legge istituiti da Gesù Cristo nostro Signore e necessari, sebbene non tutti a tutti, per la salvezza del genere umano, cioè: battesimo, confermazione, eucaristia, penitenza, estrema unzione, ordine e matrimonio; e che infondono la grazia, e che di essi il battesimo, la confermazione e l'ordine non si possono reiterare senza sacrilegio. Accetto e riconosco inoltre i riti ammessi ed approvati della Chiesa cattolica per la solenne amministrazione di tutti i sacramenti sopra elencati.
Accolgo e accetto in ogni parte tutto quanto è stato definito e dichiarato nel sacrosanto concilio di Trento riguardo il peccato originale e la giustificazione.

Parimenti credo che nella messa viene offerto a Dio un sacrificio vero, proprio e propiziatorio per i vivi e i defunti, e che nel santissimo sacramento dell'eucaristia c'è veramente, realmente e sostanzialmente il corpo e il sangue assieme all'anima e alla divinità di nostro Signore Gesù Cristo, e che avviene la conversione di tutta la sostanza del pane in corpo e di tutta la sostanza del vino in sangue, la qual conversione la Chiesa cattolica chiama transustanziazione. Confesso anche che sotto una sola specie si riceve tutto integro Cristo e un vero sacramento.

Ritengo senza esitazione che esiste il purgatorio e che le anime ivi rinchiuse sono aiutate dai suffragi dei fedeli; similmente poi che si devono venerare e invocare i santi che regnano con Cristo, che essi offrono a Dio le loro preghiere per noi e che le loro reliquie devono essere venerate. Dichiaro fermamente che si possono ritrarre e ritenere le immagini di Cristo e della sempre vergine Madre di Dio, come pure degli altri santi, e che ad esse si deve tributare l'onore dovuto e la venerazione. Affermo inoltre che da Cristo è stato conferito alla Chiesa il potere delle indulgenze e che il loro uso è della massima utilità al popolo cristiano.

Riconosco la santa, cattolica ed apostolica Chiesa romana come madre e maestra di tutte le Chiese, e prometto e giuro obbedienza al romano Pontefice, successore di san Pietro principe degli apostoli e vicario di Gesù Cristo.

Accetto e professo ancora senza dubbi tutte le altre cose insegnate, definite e dichiarate dai sacri canoni e in particolare dal sacrosanto concilio di Trento [e dal concilio ecumenico Vaticano] [specialmente quanto al primato e al magistero infallibile del romano Pontefice]: nel contempo anch'io condanno, rigetto e anatematizzo tutte le dottrine contrarie e qualunque eresia condannata, rigettata ed anatematizzata dalla Chiesa.

Io N. prometto, mi impegno e giuro, con l'aiuto di Dio, di mantenere e conservare tenacissimamente integra ed immacolata fino all'ultimo respiro di vita questa stessa vera fede cattolica, fuori della quale nessuno può essere salvo, che ora spontaneamente professo e ammetto con convinzione, e di procurare, per quanto sta in me, che sia ritenuta, insegnata e predicata ai miei soggetti e a coloro di cui mi sarà affidata la cura nel mio ministero.

Così faccio voto, così prometto e giuro; così mi aiutino Dio e questi santi Vangeli di Dio.

mercoledì 2 novembre 2011

CALENDARIO SACRE CELEBRAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE


NOVEMBRE 2011 
Martedì 1 novembre 2011, Tutti i Santi, ore 17.00,
celebrante: don Enrico Carrettoni
Domenica 6 novembre 2011, Cristo Re, ore 17.00,
celebrante: mons. Luigi Manganini
Domenica 13 novembre 2011, I Domenica di Avvento, ore
17.00, celebrante: don Enrico Carrettoni
Domenica 23 novembre 2011, II Domenica di Avvento, ore
17.00, celebrante: don Giorgio Spada
Domenica 30 novembre 2011, III Domenica di Avvento,
17.00, celebrante: don Enrico Carrettoni

sabato 8 ottobre 2011

CALENDARIO SACRE CELEBRAZIONI MESE DI OTTOBRE

Domenica 9 ottobre 2011, II Domenica di Ottobre, ore 17.00, celebrante: Can. don Enrico Carrettoni
Domenica 16 ottobre 2011, Domenica della Dedicazione, ore 17.00, celebrante: Can. don Enrico Carrettoni
Domenica 23 ottobre 2011, I Domenica dopo la Dedicazione, ore 17.00, celebrante: don Giorgio Spada
Domenica 30 ottobre 2011, Cristo Re, ore 17.00, celebrante: don Giorgio Spada

mercoledì 21 settembre 2011

SALVE PASTOR BONE IN POPULO

Accogliamo con grande gioia e con la preghiera nella nostra Diocesi Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Scola, che la Santa Sede Apostolica ha designato successore dell'arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi sulla cattedra che fu dei santi Ambrogio e Carlo e del Beato Cardinal Schuster.
Biografia:
Angelo Scola Prete Cardinale del titolo dei Santi XII Apostoli, è nato a Malgrate (LC) il 7 novembre 1941, ha ricevuto l'Ordinazione Presbiterale il 18 luglio 1970 per l'imposizione delle mani del Vescovo Mons. Abele Conigli, eletto Vescovo titolare di Grosseto il  20 luglio 1991, ha ricevuto l'ordinazione Episcopale da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Bernardin Gantin il 21 settembre dello stesso anno nella Patriarcale Basilica Liberiana.
Il 5 gennaio 2002 è eletto Patriarca di Venezia succedendo sulla Cattedra di San Marco al Cardinale Cè ed il 29 giugno riceve il pallio dal Beato Giovanni Paolo II.
E' elevato alla porpora cardinalizia il 21 ottobre 2003.
Il 28 giugno 2011, Sua Santità Papa Benedetto XVI lo nomina Arcivescovo di Milano succedendo così al dimissionario Card. Tettamanzi.
Al nostro nuovo Arcivescovo auguriamo ogni bene assicurando vicinanza nella preghiera.

SPECIALE: IL MOTU PROPRIO "SUMMORUM PONTIFICUM"

LA LETTERA DEL SANTO PADRE AI VESCOVI PER PRESENTARE IL MOTU PROPRIO

ISTRUZIONE "UNIVERSAE ECCLESIAE" DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI SULL’APPLICAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO DATA "SUMMORUM PONTIFICUM": LO SPECIALE DEL BLOG

IL TESTO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSAE ECCLESIAE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI SULL’APPLICAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO DATA "SUMMORUM PONTIFICUM"

NOTA DI SINTESI SULL’ISTRUZIONE UNIVERSAE ECCLESIAE A CURA DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

NOTA REDAZIONALE SULL’ISTRUZIONE UNIVERSAE ECCLESIAE

IL MOTU PROPRIO CHE LIBERALIZZA LA MESSA TRIDENTINA

LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI "MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

DATA" SUMMORUM PONTIFICUM SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

«Uso straordinario dell'antica forma del rito romano»

''I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maesta' un culto degno, ''a lode e gloria del Suo nome'' ed ''ad utilita' di tutta la sua Santa Chiesa''.
Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, e' necessario mantenere il principio secondo il quale ''ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrita' della fede, perche' la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede''.
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san Gregorio Magno, il quale si adopero' perche' ai nuovi popoli dell'Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comando' che fosse definita e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe. Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache, che operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all'annuncio del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola: ''Nulla venga preposto all'opera di Dio'' (cap. 43). In tal modo la sacra Liturgia celebrata secondo l'uso romano arricchi' non solo la fede e la pieta', ma anche la cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell'eta' cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtu' di religione e ha fecondato la loro pieta'.
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo piu' efficace questo compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto da grande zelo pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovo' tutto il culto della Chiesa, curo' l'edizione dei libri liturgici, emendati e ''rinnovati secondo la norma dei Padri'' e li diede in uso alla Chiesa latina.
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano, che si sviluppo' nella citta' di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei tempi piu' recenti. ''Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso dei secoli seguenti assicurando l'aggiornamento o definendo i riti e i libri liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma generale''. Cosi' agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X, Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII. Nei tempi piu' recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessita' della nostra eta'. Mosso da questo desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvo' i libri liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione tipica del Messale Romano. Cosi' i Romani Pontefici hanno operato ''perche' questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido per dignita' e armonia''.
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto cosi' profondamente la loro cultura e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell'anno 1984 con lo speciale indulto ''Quattuor abhinc annos'', emesso dalla Congregazione per il Culto Divino, concesse la facolta' di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII nell'anno 1962; nell'anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica ''Ecclesia Dei'', data in forma di Motu proprio, esorto' i Vescovi ad usare largamente e generosamente tale facolta' in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.
A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate gia' dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull'aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue:

Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI e' la espressione ordinaria della ''lex orandi'' (''legge della preghiera'') della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa ''lex orandi'' e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della ''lex orandi'' della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella ''lex credendi'' (''legge della fede'') della Chiesa; sono infatti due usi dell'unico rito romano.
Percio' e' lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai documenti anteriori ''Quattuor abhinc annos'' e ''Ecclesia Dei'', vengono sostituite come segue:

Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, puo' usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e cio' in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o l'altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, ne' della Sede Apostolica, ne' del suo Ordinario.

Art. 3. Le comunita' degli Istituti di vita consacrata e delle Societa' di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o ''comunitaria'' nei propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunita' o un intero Istituto o Societa' vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.

Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all'art. 2, possono essere ammessi - osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volonta'.

Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l'unita' di tutta la Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII puo' aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festivita' si puo' anche avere una celebrazione di tal genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali ne' conventuali, e' compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra.

Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.

Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all'art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo e' vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non VUOLE provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia ''Ecclesia Dei''.

Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause e' impedito di farlo, puo' riferire la questione alla Commissione ''Ecclesia Dei'', perche' gli offra consiglio e aiuto.

Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, puo' anche concedere la licenza di usare il rituale piu' antico nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell'Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facolta' di celebrare il sacramento della Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo consigli il bene delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti ''in sacris'' e' lecito usare il Breviario Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.

Art. 10. L'Ordinario del luogo, se lo riterra' opportuno, potra' erigere una parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma piu' antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del diritto.

Art. 11. La Pontificia Commissione ''Ecclesia Dei'', eretta da Giovanni Paolo II nel 1988[5], continua ad esercitare il suo compito. Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice le vorra' attribuire.

Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facolta' di cui gia' gode, esercitera' l'autorita' della Santa Sede vigilando sulla osservanza e l'applicazione di queste disposizioni.
Tutto cio' che da Noi e' stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a modo di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come ''stabilito e decretato'' e da osservare dal giorno 14 settembre di quest'anno, festa dell'Esaltazione della Santa Croce, nonostante tutto cio' che possa esservi in contrario''.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

BENEDICTUS PP. XVI

[1] Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397
[2] Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
[3]Ibid.
[4]S. Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23 Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
[5] Cfr Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana

* Articoli cosi' modificati dal testo ufficiale pubblicato negli “Acta Apostolicae Sedis” del 7 settembre 2007 cosi' come riferito da Gianni Cardinale (Avvenire) e Sandro Magister (Settimo Cielo).

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